Descrizione
Descrizione
Domenica 22 e lunedì 23 marzo 2026 sono le date per il referendum popolare confermativo sulla riforma costituzionale della giustizia. La consultazione riguarda la legge costituzionale recante “Norme in materia di ordinamento giurisdizionale e di istituzione della Corte disciplinare”
Il quesito referendario riguarda l’approvazione o il respingimento della legge costituzionale di riforma dell’ordinamento giudiziario e riguarda in particolare la separazione delle carriere tra magistratura giudicante e magistratura requirente (pubblici ministeri). La legge modifica profili costituzionali dell’ordinamento giudiziario e istituisce una Corte disciplinare autonoma, con l’obiettivo dichiarato di rafforzare la specializzazione e l’indipendenza delle rispettive funzioni.
Si tratta di un referendum confermativo previsto dall’articolo 138 della Costituzione: l’esito della consultazione determina la validità o meno della legge costituzionale. Per questo tipo di consultazioni non è previsto alcun quorum di partecipazione: la legge è confermata se prevale la maggioranza dei voti espressi.
Elettori temporaneamente all'estero - adempimenti
L’art. 4-bis, comma 2, della legge n. 459/01, modificato da ultimo dall’articolo 6, comma 2, lett. a), della legge 3 novembre 2017, n. 165, prevede che l’opzione di voto per corrispondenza degli elettori temporaneamente all’estero pervenga direttamente al Comune d’iscrizione nelle liste elettorali entro il trentaduesimo giorno antecedente la data di votazione e, quindi, entro il 18 febbraio 2026, in tempo utile per l’immediata comunicazione al Ministero dell’Interno.
L’opzione potrà pervenire al Comune per posta ordinaria o per posta elettronica, anche non certificata, e potrà essere recapitata a mano anche da persona diversa dall’interessato.
Al fine di permetterne la necessaria diffusione a vista con ogni mezzo ritenuto idoneo, viene allegato alla presente l’apposito modello di opzione, che potrebbe essere utilizzato dai suddetti elettori temporaneamente residenti all’estero che intendono ivi esprimere il voto per corrispondenza.
Avviso esercizio voto in Italia degli elettori italiani residenti all'estero
Come esplicitato nella Circolare DAIT n.1/2026 della Direzione centrale per i servizi elettorali, per il referendum in oggetto, gli elettori italiani residenti all’estero, ai sensi della legge 27 dicembre 2001, n.459 e del relativo regolamento di attuazione approvato con D.P.R. 2 aprile 2003, n.104, votano per corrispondenza.
La predetta normativa, nel prevedere la modalità di voto per corrispondenza da parte di tali elettori, i cui nominativi vengono inseriti d’ufficio nell’elenco degli elettori residenti all’estero, fa comunque salva la possibilità di votare in Italia, previa apposita e tempestiva opzione, da esercitare in occasione di ogni consultazione popolare e valida limitatamente a essa.
In particolare, nel caso di specie, il diritto di optare per il voto in Italia, ai sensi degli artt.1, comma 3, e 4 della legge n.459/2001 nonché dell’art.4 del D.P.R. n.104/2003, deve essere esercitato entro il decimo giorno successivo all’indizione del referendum (intendendo riferito tale termine alla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del decreto di indizione) e cioè entro il prossimo 24 gennaio 2026, preferibilmente utilizzando il "Modello opzione" predisposto dal Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale allegato alla citata circolare. Il modello potrà comunque essere reperito dai nostri connazionali residenti all’estero presso i consolati oppure in via informatica sul sito del proprio Ufficio consolare e sul sito www.esteri.it .
Avviso integrativo componenti di seggio
Facendo seguito alla Circolare n. 6/2026 / Area II / S.E. della Prefettura di Reggio Calabria - UTG, relativa all’ Acquisizione disponibilità all’esercizio delle funzioni di componente degli uffici elettorali di sezione in vista delle consultazioni referendarie ed elettorali dell’anno 2026, si richiama l’attenzione dei Presidenti di seggio e degli altri componente degli uffici elettorali di sezione designati sul fatto che l’ufficio di componente di seggio è obbligatorio.
Ai sensi degli artt. 40, primo comma, e 108 del D.P.R. n. 361/1957, è punito con la multa da euro 309 a euro 516, senza giustificato motivo, chi rifiuta l’incarico, non si presenta al momento dell’insediamento del seggio o si allontana prima del termine delle operazioni elettorali.
Si invita altresì tutti i componenti di seggio, ed in particolare i Presidenti, a prendere preventiva e attenta visione delle Istruzioni per le operazioni degli uffici elettorali di sezione, disponibili sul sito del Ministero dell’Interno (www.interno.gov.it) e sul sito istituzionale della Prefettura di Reggio Calabria, al fine di avere una preventiva cognizione dei complessi adempimenti e di assolvere con la dovuta preparazione e correttezza ai delicati compiti elettorali, nell’assoluto rispetto delle leggi e della volontà del corpo elettorale.
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Ultimo aggiornamento: 6 febbraio 2026, 15:28